Art. 7. Standard minimi di qualita' del servizio per le aziende turistico-ricettive 1. Le aziende turistico-ricettive che aderiscono alla strada devono possedere i seguenti standard minimi di qualita': a) ubicazione dell'attivita' nei luoghi delle produzioni qualitative di cui all'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 21/2001, connesse alla strada; b) segnaletica informativa posta in prossimita' della propria sede e realizzata secondo i criteri grafici e con il logo della strada; c) allestimento di uno spazio per la degustazione dei vini o dei prodotti della strada; d) utilizzo, per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada; e) affissione in modo visibile dei prezzi praticati per gli assaggi. Gli ospiti, dopo la degustazione, non sono obbligati a consumare pasti; f) materiale informativo aziendale da realizzare secondo i criteri grafici e con il logo della strada; g) attrezzatura per mettere a disposizione, nel locale di accesso e/o di accoglienza, il materiale della strada e la cartina del territorio della strada, per favorirne la divulgazione. 2. Le aziende turistico-ricettive che svolgono servizi di ristorazione oltre agli standard indicati al comma 1, devono: a) inserire nella carta dei vini i prodotti della strada, se aderenti ad una strada del vino, o almeno due vini DOC della Regione, se aderenti ad altra tipologia di strada; b) inserire nel menu' almeno due piatti tipici locali; c) avere la disponibilita' di almeno un olio exitravergine di oliva prodotto nella Regione, o nel territorio della strada, se aderenti ad una strada dell'olio.