Art. 7.
Standard   minimi   di   qualita'   del   servizio   per  le  aziende
                         turistico-ricettive
    1.  Le  aziende  turistico-ricettive  che  aderiscono alla strada
devono possedere i seguenti standard minimi di qualita':
      a) ubicazione   dell'attivita'   nei  luoghi  delle  produzioni
qualitative  di  cui  all'Art.  1,  comma 1, della legge regionale n.
21/2001, connesse alla strada;
      b) segnaletica  informativa  posta in prossimita' della propria
sede  e  realizzata  secondo  i  criteri  grafici e con il logo della
strada;
      c) allestimento  di  uno  spazio per la degustazione dei vini o
dei prodotti della strada;
      d) utilizzo,  per la degustazione, di bicchieri e/o stoviglie e
di dischi d'identificazione riportanti il logo della strada;
      e) affissione  in  modo  visibile  dei prezzi praticati per gli
assaggi.  Gli  ospiti,  dopo  la  degustazione,  non sono obbligati a
consumare pasti;
      f) materiale  informativo  aziendale  da  realizzare  secondo i
criteri grafici e con il logo della strada;
      g) attrezzatura  per  mettere  a  disposizione,  nel  locale di
accesso  e/o  di  accoglienza, il materiale della strada e la cartina
del territorio della strada, per favorirne la divulgazione.
    2.   Le  aziende  turistico-ricettive  che  svolgono  servizi  di
ristorazione oltre agli standard indicati al comma 1, devono:
      a) inserire  nella  carta  dei vini i prodotti della strada, se
aderenti ad una strada del vino, o almeno due vini DOC della Regione,
se aderenti ad altra tipologia di strada;
      b) inserire nel menu' almeno due piatti tipici locali;
      c) avere  la  disponibilita' di almeno un olio exitravergine di
oliva  prodotto  nella  Regione,  o  nel  territorio della strada, se
aderenti ad una strada dell'olio.