Art. 9.
    Comitato promotore: costituzione e modalita' di funzionamento
    1.  Il comitato promotore di cui all'Art. 4 della legge regionale
n.  21/2001 e' validamente costituto quando partecipano allo stesso i
soggetti  indicati  dallo  stesso  articolo,  nei  limiti  minimi ivi
previsti.
    2.  La  valida costituzione del comitato promotore deve risultare
da   apposito   verbale   di   riunione   sottoscritto  dai  soggetti
partecipanti.
    3.  Il  comitato  promotore  adotta un regolamento interno in cui
risultano  specificate  le  funzioni dei componenti, le finalita' del
comitato  e  gli  obiettivi  del  lavoro del comitato stesso in vista
della costituzione della strada.
    4.    Il    comitato    promotore    trasmette    all'assessorato
all'agricoltura  il  verbale di costituzione del comitato stesso e di
nomina  del  presidente, la lista dei componenti il comitato, nonche'
una  copia  del  regolamento  interno,  entro trenta giorni dalla sua
costituzione.