Art. 9. Comitato promotore: costituzione e modalita' di funzionamento 1. Il comitato promotore di cui all'Art. 4 della legge regionale n. 21/2001 e' validamente costituto quando partecipano allo stesso i soggetti indicati dallo stesso articolo, nei limiti minimi ivi previsti. 2. La valida costituzione del comitato promotore deve risultare da apposito verbale di riunione sottoscritto dai soggetti partecipanti. 3. Il comitato promotore adotta un regolamento interno in cui risultano specificate le funzioni dei componenti, le finalita' del comitato e gli obiettivi del lavoro del comitato stesso in vista della costituzione della strada. 4. Il comitato promotore trasmette all'assessorato all'agricoltura il verbale di costituzione del comitato stesso e di nomina del presidente, la lista dei componenti il comitato, nonche' una copia del regolamento interno, entro trenta giorni dalla sua costituzione.