Art. 2.
                             Definizioni
    2.  Ai  fini  del  presente  regolamento  si assumono le seguenti
definizioni:
      a) Acquirente:  e'  un'impresa  o  un'associazione che acquista
latte  o  altri  prodotti  lattiero-caseari  presso il produttore per
procedere  al  loro  trattamento/trasformazione o per cederli a una o
piu'  imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o
di altri prodotti lattiero-caseari;
      b) Albo   acquirenti:  e'  l'albo  nel  quale  i  soggetti  che
intendono  acquistare latte direttamente dai produttori devono essere
iscritti  per  poter  operare,  nel rispetto di quanto previsto dalla
regolamentazione   comunitaria   in  materia.  L'iscrizione  all'albo
regionale  del  soggetto  che intende acquistare latte dai produttori
viene  effettuata dall'amministrazione regionale, previa verifica del
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
      c) Revoca:  per  revoca  si  intende la cancellazione dall'albo
regionale dei soggetti primi acquirenti;
      d) Reiterazione:  si rileva reiterazione quando nei cinque anni
successivi   alla   prima   infrazione  accertata  con  provvedimento
esecutivo, per violazione delle disposizioni di cui all'Art. 1, comma
5,  della  legge  n.  79/2000,  lo  stesso soggetto commette un'altra
violazione della stessa fattispecie.