Art. 2. Definizioni 2. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni: a) Acquirente: e' un'impresa o un'associazione che acquista latte o altri prodotti lattiero-caseari presso il produttore per procedere al loro trattamento/trasformazione o per cederli a una o piu' imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari; b) Albo acquirenti: e' l'albo nel quale i soggetti che intendono acquistare latte direttamente dai produttori devono essere iscritti per poter operare, nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria in materia. L'iscrizione all'albo regionale del soggetto che intende acquistare latte dai produttori viene effettuata dall'amministrazione regionale, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia; c) Revoca: per revoca si intende la cancellazione dall'albo regionale dei soggetti primi acquirenti; d) Reiterazione: si rileva reiterazione quando nei cinque anni successivi alla prima infrazione accertata con provvedimento esecutivo, per violazione delle disposizioni di cui all'Art. 1, comma 5, della legge n. 79/2000, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa fattispecie.