(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  1  al  Bollettino ufficiale della
       Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 24 dicembre 2002)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Partecipazioni azionarie
    1.  Ai  sensi dell'Art. 1 della legge regionale 20 novembre 1958,
n.  25,  la  giunta  regionale  e' autorizzata a sottoscrivere azioni
della  societa' «Autostrada del Brennero S.p.a.», con sede in Trento,
fino  alla  concorrenza  di  Euro  14.800.000,00 e all'onere si fara'
fronte mediante utilizzo dell'avanzo dell'esercizio precedente.