Art. 2.
                      Contabilita' delle Camere
    1.  Il  comma 1 dell'Art. 23 della legge regionale 9 agosto 1982,
n.  7,  come  sostituito  dall'Art. 4 della legge regionale 14 agosto
1999, n. 5, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Per la gestione del bilancio e del patrimonio delle camere e
loro aziende speciali, e per tutto quanto non concerne la materia dei
lavori  pubblici  e l'attivita' contrattuale, si applicano il comma 3
dell'Art.  4  della  legge  24 dicembre  1993,  n.  580, e successive
modificazioni, e i decreti adottati ai sensi dello stesso. In materia
di  lavori  pubblici  e  di  attivita'  contrattuale  alle  camere di
commercio  di  Trento  e  di  Bolzano  e relative aziende speciali si
applica  rispettivamente  la normativa provinciale di Trento e quella
di Bolzano. Le funzioni attribuite dalle leggi provinciali a soggetti
specifici  nelle materie di cui al periodo precedente sono esercitate
dai  soggetti  ai quali gli statuti camerali attribuiscono competenze
analoghe.».