Art. 2. Contabilita' delle Camere 1. Il comma 1 dell'Art. 23 della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7, come sostituito dall'Art. 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e' sostituito dal seguente: «1. Per la gestione del bilancio e del patrimonio delle camere e loro aziende speciali, e per tutto quanto non concerne la materia dei lavori pubblici e l'attivita' contrattuale, si applicano il comma 3 dell'Art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i decreti adottati ai sensi dello stesso. In materia di lavori pubblici e di attivita' contrattuale alle camere di commercio di Trento e di Bolzano e relative aziende speciali si applica rispettivamente la normativa provinciale di Trento e quella di Bolzano. Le funzioni attribuite dalle leggi provinciali a soggetti specifici nelle materie di cui al periodo precedente sono esercitate dai soggetti ai quali gli statuti camerali attribuiscono competenze analoghe.».