Art. 3.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge entrera' in vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
      Trento, 13 dicembre 2002
                              ANDREOTTI