Art. 10.
                            Contestazione
    1.  La contestazione delle violazioni di cui al precedente Art. 9
e'  effettuata  tramite  avviso  di accertamento emesso dal dirigente
della  competente  struttura  regionale, con l'invito a provvedere al
pagamento  di  quanto  dovuto  entro  sessanta  giorni  dalla data di
ricevimento.
    2.  L'avviso  di accertamento e' notificato all'interessato nelle
forme di legge e deve specificare:
      a) l'importo  del  tributo  speciale  evaso,  l'ammontare degli
interessi moratori e delle spese del procedimento;
      b) l'ammontare  della  sanzione  amministrativa dovuta ai sensi
del  precedente  Art. 9, nonche' l'ammontare della sanzione di cui al
comma 32 dell'Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
      c) la  facolta'  ove  non si intenda procedere al pagamento, di
produrre deduzioni difensive;
      d) l'ufficio  presso  il  quale  le  deduzioni difensive devono
essere  presentate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica
e le relative modalita';
      e) la  facolta' di ricorso alle commissioni tributarie ai sensi
dell'Art. 3, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
      f) il nominativo del responsabile del procedimento.
    3.  Qualora  il trasgressore abbia presentato scritti difensivi e
documenti dai quali risulti che la contestazione delle violazioni non
e'  fondata,  il  dirigente  regionale  di  cui  al  comma  1  adotta
provvedimento  di archiviazione da notificarsi, nelle forme di legge,
all'interessato.
    4.  In  alternativa  potranno  essere attivate, previa disciplina
parte  della  giunta  regionale  delle  procedure  e  delle modalita'
amministrative  di  attuazione,  le  attivita'  di  accertamento  con
adesione   e   di   conciliazione  giudiziale  previste  dal  decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.