Art. 10. Contestazione 1. La contestazione delle violazioni di cui al precedente Art. 9 e' effettuata tramite avviso di accertamento emesso dal dirigente della competente struttura regionale, con l'invito a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. 2. L'avviso di accertamento e' notificato all'interessato nelle forme di legge e deve specificare: a) l'importo del tributo speciale evaso, l'ammontare degli interessi moratori e delle spese del procedimento; b) l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ai sensi del precedente Art. 9, nonche' l'ammontare della sanzione di cui al comma 32 dell'Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; c) la facolta' ove non si intenda procedere al pagamento, di produrre deduzioni difensive; d) l'ufficio presso il quale le deduzioni difensive devono essere presentate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica e le relative modalita'; e) la facolta' di ricorso alle commissioni tributarie ai sensi dell'Art. 3, comma 34 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; f) il nominativo del responsabile del procedimento. 3. Qualora il trasgressore abbia presentato scritti difensivi e documenti dai quali risulti che la contestazione delle violazioni non e' fondata, il dirigente regionale di cui al comma 1 adotta provvedimento di archiviazione da notificarsi, nelle forme di legge, all'interessato. 4. In alternativa potranno essere attivate, previa disciplina parte della giunta regionale delle procedure e delle modalita' amministrative di attuazione, le attivita' di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.