Art. 11.
                         Discariche abusive
    1.  Chiunque esercita, ancorche' in via esclusiva, l'attivita' di
gestione  di  una  discarica  abusiva e chiunque abbandona, scarica o
effettua  deposito  incontrollato di rifiuti e' soggetto al pagamento
del  tributo  speciale  e  di  una sanzione amministrativa pari a tre
volte   l'ammontare   del   tributo   stesso,   oltre  alle  sanzioni
amministrative previste nel precedente Art. 9.
    2.  Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria per
la violazione della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti e
l'obbligo  di  procedere  alla  bonifica  ed alla rimessa in pristino
dell'area ove si esercita l'attivita' di cui al precedente comma.
    3.   L'utilizzatore   a  qualsiasi  titolo  o,  in  mancanza,  il
proprietario  dei  terreni  sui quali insiste la discarica abusiva e'
tenuto  in  solido  agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno
ambientale  ed  al  pagamento  del  tributo speciale e delle sanzioni
amministrative  di  cui alla presente legge, ove non dimostri di aver
presentato   denuncia  di  discarica  abusiva  ai  competenti  organi
regionali prima della constatazione delle violazioni di legge.