Art. 11. Discariche abusive 1. Chiunque esercita, ancorche' in via esclusiva, l'attivita' di gestione di una discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti e' soggetto al pagamento del tributo speciale e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo stesso, oltre alle sanzioni amministrative previste nel precedente Art. 9. 2. Resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti e l'obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in pristino dell'area ove si esercita l'attivita' di cui al precedente comma. 3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva e' tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo speciale e delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima della constatazione delle violazioni di legge.