Art. 12. Accertamento 1. Il controllo dei rispetto della presente normativa e' demandato: a) ai funzionari provinciali addetti alle funzioni amministrative di cui all'Art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di cui all'Art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; b) ai funzionari dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (A.R.P.A.M.); c) ai funzionari dell'assessorato regionale all'«Ambiente», previo decreto di nomina emesso dal Presidente della giunta regionale. 2. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari di cui al comma 1 possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di gestione della discarica e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente tale attivita', al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. 3. I medesimi funzionari, qualora nei corso dell'ispezione o della verifica riscontrino inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quello oggetto della presente legge, sono tenuti a comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalita' previste dall'Art. 36, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni.