Art. 12.
                            Accertamento
    1.   Il  controllo  dei  rispetto  della  presente  normativa  e'
demandato:
      a) ai    funzionari    provinciali    addetti   alle   funzioni
amministrative  di  cui all'Art. 19 del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n. 267 e di cui all'Art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
      b) ai  funzionari  dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
ambientale del Molise (A.R.P.A.M.);
      c) ai  funzionari  dell'assessorato  regionale  all'«Ambiente»,
previo   decreto   di  nomina  emesso  dal  Presidente  della  giunta
regionale.
    2.  Per  l'assolvimento  dei  loro compiti i funzionari di cui al
comma 1 possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di gestione
della  discarica  e  negli altri luoghi ove devono essere custoditi i
registri  e  la  documentazione  inerente  tale attivita', al fine di
procedere  all'ispezione  dei  luoghi ed alla verifica della relativa
documentazione.
    3.  I  medesimi  funzionari,  qualora  nei corso dell'ispezione o
della  verifica  riscontrino  inosservanze  di  obblighi  regolati da
disposizioni  di  legge concernenti tributi diversi da quello oggetto
della  presente  legge,  sono  tenuti  a  comunicarle alla Guardia di
finanza  secondo le modalita' previste dall'Art. 36, ultimo comma del
decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni ed integrazioni.