Art. 14. Impianti di incenerimento 1. Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonche' per i fanghi anche palabili, si applicano le disposizioni della presente legge. 2. Nei casi di cui al comma 1 il tributo speciale e' dovuto nella misura del venti per cento dell'ammontare determinato secondo i criteri stabiliti al precedente Art. 6.