Art. 14.
                      Impianti di incenerimento
    1.  Per i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento
senza  recupero  di energia, per gli scarti ed i sovvalli di impianti
di  selezione  automatica,  riciclaggio e compostaggio, nonche' per i
fanghi  anche  palabili,  si applicano le disposizioni della presente
legge.
    2. Nei casi di cui al comma 1 il tributo speciale e' dovuto nella
misura  del  venti  per  cento  dell'ammontare  determinato secondo i
criteri stabiliti al precedente Art. 6.