Art. 15.
                             R i n v i o
    1.  Per  tutto quanto non previsto dalla presente legge regionale
si  applicano  le  disposizioni  contenute  nell'Art.  3  della legge
28 dicembre  1995, n. 549 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche'  le  disposizioni  di legge comunque applicabili alla materia
oggetto della presente legge.