Art. 2.
                             Presupposto
    1.   Il   tributo   speciale   e'  applicato  ai  rifiuti  solidi
disciplinati  dal  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonche'
ai fanghi palabili:
      a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo;
      b) smaltiti  tal  quali  in  impianti  di  incenerimento  senza
recupero di energia.