Art. 2. Presupposto 1. Il tributo speciale e' applicato ai rifiuti solidi disciplinati dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 nonche' ai fanghi palabili: a) conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo; b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.