Art. 4.
                           Soggetto attivo
    1.  Il tributo speciale e' dovuto alla Regione Molise, mentre una
quota  del dieci per cento di esso spetta alle province di Campobasso
ed  Isernia  ed  e'  ripartita tra le stesse, con deliberazione della
giunta  regionale,  in  base  all'ammontare  del  gettito  tributario
derivante  dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati
nel territorio di ciascuna provincia.
    2.  La  quota  di cui al comma 1 viene corrisposta al netto delle
somme  eventualmente  rimborsate  al  soggetto  passivo  del  tributo
speciale, ai sensi del successivo Art. 8.
    3. Il venti per cento del gettito, al netto della quota spettante
alle  province,  affluisce in un apposito fondo regionale destinato a
favorire  la  minore produzione di rifiuti e le attivita' di recupero
di  materie  prime  e  di  energia,  con priorita' per i soggetti che
realizzano   sistemi  di  smaltimento  alternativi  alle  discariche,
nonche':
      a) alla realizzazione di opere di bonifica dei suoli inquinati,
ivi comprese le aree industriali dismesse;
      b) al recupero delle aree degradate;
      c) al finanziamento dell'agenzia regionale per l'ambiente;
      d) all'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.
    4.  L'impiego delle risorse finanziarie derivanti dal gettito del
tributo  speciale,  nell'ambito  delle finalita' di cui al precedente
comma,  viene  disposto  dalla  giunta  regionale, ad eccezione delle
risorse  derivanti  dalla  tassazione  dei fanghi di risulta che sono
destinate  dalla  giunta regionale ad investimenti di tipo ambientale
riferibili  ai  rifiuti  dei  settore  produttivo soggetto al tributo
speciale.