Art. 4. Soggetto attivo 1. Il tributo speciale e' dovuto alla Regione Molise, mentre una quota del dieci per cento di esso spetta alle province di Campobasso ed Isernia ed e' ripartita tra le stesse, con deliberazione della giunta regionale, in base all'ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia. 2. La quota di cui al comma 1 viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate al soggetto passivo del tributo speciale, ai sensi del successivo Art. 8. 3. Il venti per cento del gettito, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti e le attivita' di recupero di materie prime e di energia, con priorita' per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonche': a) alla realizzazione di opere di bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse; b) al recupero delle aree degradate; c) al finanziamento dell'agenzia regionale per l'ambiente; d) all'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. 4. L'impiego delle risorse finanziarie derivanti dal gettito del tributo speciale, nell'ambito delle finalita' di cui al precedente comma, viene disposto dalla giunta regionale, ad eccezione delle risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate dalla giunta regionale ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti dei settore produttivo soggetto al tributo speciale.