Art. 6.
                     Determinazione dell'imposta
    1.  L'ammontare  del tributo speciale e' determinato, a decorrere
dal 1° gennaio 2003, come segue:
      a) per   le   categorie   di  rifiuti  dei  settori  minerario,
estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico):
        Euro  0.0053  per  chilogrammo  conferito  in discarica per i
rifiuti  elencati  nell'allegato  3 al decreto ministeriale 18 luglio
1996;
        Euro  0.0042  per  chilogrammo  conferito  in discarica per i
rifiuti  elencati  nell'allegato  4 al decreto ministeriale 18 luglio
1996  che  presentano  le  caratteristiche  di cui all'allegato 3 del
decreto ministeriale 5 settembre 1994;
        Euro  0.0031 per chilogrammo conferito in discarica per tutti
gli altri rifiuti;
      b) per   gli  altri  rifiuti  speciali:  Euro  0.008  per  ogni
chilogrammo di rifiuto conferito in discarica;
      c) per  i  restanti  tipi  di  rifiuti:  Euro  0.0105  per ogni
chilogrammo di rifiuto conferito in discarica.
    2.   L'ammontate  del  tributo  speciale  e'  fissato  con  legge
regionale  entro  il  31 luglio  di ogni anno, con effetto per l'anno
successivo.  In  caso  contrario  si  intende  prorogata,  per l'anno
successivo, la misura vigente.
    3. Il tributo speciale si determina moltiplicando l'ammontare del
tributo  stesso  per  il  quantitativo,  espresso in chilogrammi, dei
rifiuti  conferiti  in  discarica,  nonche'  con  il  coefficiente di
correzione, se stabilito, di cui al comma 29, ultima parte, dell'Art.
3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.