Art. 6. Determinazione dell'imposta 1. L'ammontare del tributo speciale e' determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2003, come segue: a) per le categorie di rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico): Euro 0.0053 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; Euro 0.0042 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 che presentano le caratteristiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5 settembre 1994; Euro 0.0031 per chilogrammo conferito in discarica per tutti gli altri rifiuti; b) per gli altri rifiuti speciali: Euro 0.008 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica; c) per i restanti tipi di rifiuti: Euro 0.0105 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica. 2. L'ammontate del tributo speciale e' fissato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. In caso contrario si intende prorogata, per l'anno successivo, la misura vigente. 3. Il tributo speciale si determina moltiplicando l'ammontare del tributo stesso per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' con il coefficiente di correzione, se stabilito, di cui al comma 29, ultima parte, dell'Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.