Art. 8.
                           R i m b o r s i
    1.  In caso di indebito pagamento, i soggetti passivi del tributo
ne  possono chiedere la restituzione entro il termine di decadenza di
tre  anni  decorrente  dalla  data  del  pagamento medesimo, mediante
apposita istanza, in duplice esemplare, da presentare alla competente
struttura regionale.
    2.  Copia  del  provvedimento  regionale di rimborso e' trasmessa
alla  provincia  nel  cui territorio sono ubicati le discariche e gli
impianti  di  incenerimento a giustificazione delle trattenute di cui
al precedente Art. 4, comma secondo.