Art. 9. S a n z i o n i 1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo speciale relativo all'operazione. Restano, comunque, ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme. 2. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,29 ad Euro 516,461. 3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato, ridotta alla meta' se il ritardo non supera i trenta giorni. 4. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto e della sanzione. 5. Per la riscossione coattiva delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Regione Molise per il tributo speciale, ivi comprese le somme relative alle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193. 6. Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalita' si prescrive nel termine di cinque anni decorrente dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui al precedente Art. 7.