Art. 9.
                           S a n z i o n i
    1.  Per  l'omessa  o  infedele  registrazione delle operazioni di
conferimento,  si  applica la sanzione amministrativa dal duecento al
quattrocento  per cento del tributo speciale relativo all'operazione.
Restano,  comunque,  ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di
altre norme.
    2.  Per  l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione
amministrativa da Euro 103,29 ad Euro 516,461.
    3.  Per  l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo
speciale si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte
l'ammontare  del  tributo non versato o tardivamente versato, ridotta
alla meta' se il ritardo non supera i trenta giorni.
    4. Le sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per
ricorrere   alle  commissioni  tributarie,  interviene  adesione  del
contribuente  e  contestuale pagamento del tributo, se dovuto e della
sanzione.
    5.  Per  la  riscossione  coattiva delle somme a qualsiasi titolo
dovute  alla  Regione Molise per il tributo speciale, ivi comprese le
somme   relative   alle  sanzioni  amministrative,  si  applicano  le
disposizioni  in materia previste dal decreto legislativo 26 febbraio
1999,  n.  46,  dal  decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e dal
decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193.
    6.  Il  diritto alla riscossione del tributo e delle penalita' si
prescrive  nel  termine  di  cinque  anni  decorrente  dalla  data di
scadenza  per  la presentazione della dichiarazione annuale di cui al
precedente Art. 7.