Art. 3. Termine e modalita' per la presentazione e l'istruttoria delle domande di esenzione 1. Per l'anno 2002 le domande di esenzione sono presentate alla Regione Toscana entro il trentuno ottobre. 2. A partire dall'anno 2003, ai fini dell'aggiornamento e dell'integrazione dell'elenco degli aventi diritto all'esenzione di cui all'Art. 4, gli interessati entro il trenta giugno di ogni anno, sono tenuti a presentare alla Regione Toscana: a) qualora compresi nell'elenco degli aventi diritto all'esenzione, e pena la cancellazione dal medesimo, una dichiarazione attestante il permanere del possesso dei requisiti di cui all'Art. 2; b) qualora non compresi nell'elenco degli aventi diritto all'esenzione o cancellati ai sensi della lettera a), la domanda di esenzione. 3. Le domande e le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, si considerano prodotte in tempo utile anche se inviate tramite raccomandata a/r entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. 4. Le domande e le dichiarazioni di cui al presente articolo sono redatte in conformita' ai modelli predisposti dalla Regione Toscana e approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.