Art. 3.
Termine  e  modalita'  per  la  presentazione  e  l'istruttoria delle
                        domande di esenzione
    1.  Per  l'anno 2002 le domande di esenzione sono presentate alla
Regione Toscana entro il trentuno ottobre.
    2.  A  partire  dall'anno  2003,  ai  fini  dell'aggiornamento  e
dell'integrazione  dell'elenco  degli aventi diritto all'esenzione di
cui  all'Art. 4, gli interessati entro il trenta giugno di ogni anno,
sono tenuti a presentare alla Regione Toscana:
      a) qualora    compresi   nell'elenco   degli   aventi   diritto
all'esenzione,   e   pena   la   cancellazione   dal   medesimo,  una
dichiarazione  attestante  il permanere del possesso dei requisiti di
cui all'Art. 2;
      b) qualora   non  compresi  nell'elenco  degli  aventi  diritto
all'esenzione  o  cancellati ai sensi della lettera a), la domanda di
esenzione.
    3.  Le  domande  e  le  dichiarazioni  di  cui ai commi 1 e 2, si
considerano   prodotte  in  tempo  utile  anche  se  inviate  tramite
raccomandata  a/r  entro  il  termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
    4. Le domande e le dichiarazioni di cui al presente articolo sono
redatte in conformita' ai modelli predisposti dalla Regione Toscana e
approvati   con  decreto  del  dirigente  della  struttura  regionale
competente in materia di tributi.