Art. 5.
                 Validita' temporale dell'esenzione
    1.  L'esenzione opera per l'anno di imposta in corso alla data di
presentazione  della  domanda  iniziale  e delle dichiarazione di cui
all'Art.  3  ed  e' fatta valere in occasione della dichiarazione dei
redditi inerenti detto anno d'imposta.
    Il  presente  Regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione Toscana.
      Firenze, 1 agosto 2002
                              PASSALEVA
         (Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)