Art. 5. Validita' temporale dell'esenzione 1. L'esenzione opera per l'anno di imposta in corso alla data di presentazione della domanda iniziale e delle dichiarazione di cui all'Art. 3 ed e' fatta valere in occasione della dichiarazione dei redditi inerenti detto anno d'imposta. Il presente Regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana. Firenze, 1 agosto 2002 PASSALEVA (Incaricato con D.P.G.R. n. 132 del 22 maggio 2000)