(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 3 del 22 gennaio 2003) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Controlli amministrativi delle comunita' montane 1. Le comunita' montane, in attuazione dell'Art. 110, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, e della deliberazione della giunta regionale 28 novembre 2001, n. 1519, ai fini della verifica della dichiarazione di avvenuto impiego dei carburanti agevolati, propedeutica alla concessione del beneficio, sono tenuti a: a) esaminare le dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi dell'Art. 6 del decreto ministeriale n. 454/2001 relative ai consumi e all'utilizzo di carburanti agricoli agevolati; b) controllare che i quantitativi di oli minerali dichiarati siano compresi nei limiti determinati in fase di assegnazione; c) verificare le rimanenze di prodotti dichiarati; d) effettuare eventuali raffronti con i dati relativi alle superfici che usufruiscono di aiuti comunitari. L'accertamento e' altresi' finalizzato a verificare che, per le stesse lavorazioni effettuate sui medesimi terreni, non sussistano duplicazioni di assegnazioni di oli minerali agevolati.