Art. 2.
        Comunicazioni susseguenti ai controlli amministrativi
    1.  Le  comunita'  montane,  entro  trenta  giorni  dall'avvenuto
accertamento   ai   sensi  dell'Art.  1,  comunicano  alla  struttura
regionale  competente  in  materia  di  carburanti agricoli agevolati
(U.M.A.) le anomalie riscontrate a seguito delle verifiche.
    2.  La  struttura  regionale di cui al comma 1, qualora riscontri
che  le  anomalie  costituiscono  irregolarita'  perseguibili, ne da'
comunicazione  all'ufficio  tecnico  di  finanza  (U.T.F.)  regionale
competente.