Art. 2. Comunicazioni susseguenti ai controlli amministrativi 1. Le comunita' montane, entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento ai sensi dell'Art. 1, comunicano alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le anomalie riscontrate a seguito delle verifiche. 2. La struttura regionale di cui al comma 1, qualora riscontri che le anomalie costituiscono irregolarita' perseguibili, ne da' comunicazione all'ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.