Art. 3. Controlli presso le aziende effettuati dalle comunita' montane 1. Le comunita' montane competenti per territorio, verificano la corrispondenza tra quanto risulta nelle richieste di assegnazione presentate ai sensi dell'Art. 2 e nelle dichiarazioni di cui all'Art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 454/ 2001 e quanto effettivamente realizzato, nonche' vigilano sull'effettivo svolgimento delle attivita' per le quali e' stata richiesta l'ammissione al beneficio. 2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 le comunita' montane utilizzano soggetti diversi da quelli preposti allo svolgimento dei compiti di cui all'Art. 1.