Art. 3.
   Controlli presso le aziende effettuati dalle comunita' montane
    1.  Le comunita' montane competenti per territorio, verificano la
corrispondenza  tra  quanto  risulta  nelle richieste di assegnazione
presentate ai sensi dell'Art. 2 e nelle dichiarazioni di cui all'Art.
6,   comma  6,  del  decreto  ministeriale  n.  454/  2001  e  quanto
effettivamente    realizzato,    nonche'    vigilano   sull'effettivo
svolgimento   delle   attivita'  per  le  quali  e'  stata  richiesta
l'ammissione al beneficio.
    2.  Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 le comunita'
montane   utilizzano   soggetti   diversi  da  quelli  preposti  allo
svolgimento dei compiti di cui all'Art. 1.