Art. 4. Modalita' dei controlli 1. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo e' pari almeno al 5 per cento del totale degli stessi. Le comunita' montane possono aumentare tale percentuale. 2. La percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo, in rapporto alla diversa componente di rischio, e' cosi' ripartita: a) il venti per cento del campione riguarda aziende con quantitativo di carburante assegnato sino a duemila litri; b) il trenta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni comprese fra duemilauno e quattromila litri; c) il cinquanta per cento del campione riguarda aziende aventi assegnazioni superiori a quattromila litri.