Art. 4.
                       Modalita' dei controlli
    1.  La  percentuale  dei beneficiari da sottoporre a controllo e'
pari  almeno  al  5  per  cento del totale degli stessi. Le comunita'
montane possono aumentare tale percentuale.
    2.  La  percentuale dei beneficiari da sottoporre a controllo, in
rapporto alla diversa componente di rischio, e' cosi' ripartita:
      a) il  venti  per  cento  del  campione  riguarda  aziende  con
quantitativo di carburante assegnato sino a duemila litri;
      b) il  trenta  per  cento  del campione riguarda aziende aventi
assegnazioni comprese fra duemilauno e quattromila litri;
      c) il  cinquanta per cento del campione riguarda aziende aventi
assegnazioni superiori a quattromila litri.