Art. 5.
               Commissione per il controllo a campione
    1. Ciascuna comunita' montana nomina una commissione composta da:
      a) il  dirigente  competente per materia o suo delegato, che la
presiede;
      b) due funzionari appartenenti alla stessa comunita' montana.
    2.  La commissione estrae i nominativi dei soggetti da sottoporre
a  controllo  dagli  elenchi  di  cui  al  punto  13  della D.G.R. n.
1519/2001 sulla base delle percentuali individuate dall'Art. 4, comma
2.
    3.  La  commissione  redige  apposito  verbale  delle  operazioni
svolte.