Art. 5. Commissione per il controllo a campione 1. Ciascuna comunita' montana nomina una commissione composta da: a) il dirigente competente per materia o suo delegato, che la presiede; b) due funzionari appartenenti alla stessa comunita' montana. 2. La commissione estrae i nominativi dei soggetti da sottoporre a controllo dagli elenchi di cui al punto 13 della D.G.R. n. 1519/2001 sulla base delle percentuali individuate dall'Art. 4, comma 2. 3. La commissione redige apposito verbale delle operazioni svolte.