Art. 7. Comunicazioni susseguenti agli accertamenti presso le aziende 1. Le comunita' montane, comunicano ai sensi dell'Art. 3 entro trenta giorni dall'avvenuto accertamento, alla struttura regionale competente in materia di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le risultanze dei sopralluoghi. 2. La struttura regionale competente, qualora riscontri che le anomalie di cui al comma 1 costituiscono irregolarita' perseguibili, ne da' comunicazione all'ufficio tecnico di finanza (U.T.F.) regionale competente.