Art. 7.
    Comunicazioni susseguenti agli accertamenti presso le aziende
    1.  Le  comunita'  montane, comunicano ai sensi dell'Art. 3 entro
trenta  giorni  dall'avvenuto  accertamento, alla struttura regionale
competente  in  materia  di carburanti agricoli agevolati (U.M.A.) le
risultanze dei sopralluoghi.
    2.  La  struttura  regionale competente, qualora riscontri che le
anomalie  di cui al comma 1 costituiscono irregolarita' perseguibili,
ne   da'   comunicazione  all'ufficio  tecnico  di  finanza  (U.T.F.)
regionale competente.