Art. 3. Valutazione del progetto pilota e convenienza socio-economica 1. Al termine di ciascun anno di applicazione della presente legge l'ARSIA comunica alle commissioni consiliari competenti e alla giunta regionale gli interventi realizzati e le conseguenti valutazioni. 2. Entro sei mesi dal completamento degli interventi di cui all'Art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) l'ARSIA rimette alle commissioni consiliari competenti e alla giunta regionale una relazione a consuntivo comprendente la descrizione e la valutazione degli interventi realizzati e l'indagine di cui all'Art. 2, comma 2, lettera g).