Art. 3.
    Valutazione del progetto pilota e convenienza socio-economica
    1.  Al  termine  di  ciascun  anno di applicazione della presente
legge  l'ARSIA comunica alle commissioni consiliari competenti e alla
giunta   regionale   gli   interventi  realizzati  e  le  conseguenti
valutazioni.
    2.  Entro  sei  mesi  dal  completamento  degli interventi di cui
all'Art.  2,  comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) l'ARSIA rimette
alle  commissioni  consiliari  competenti e alla giunta regionale una
relazione  a  consuntivo comprendente la descrizione e la valutazione
degli  interventi realizzati e l'indagine di cui all'Art. 2, comma 2,
lettera g).