Art. 4. Interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico, ambientale 1. La Regione, nell'emanazione dei bandi attuativi di regolamenti comunitari nei settori delle attivita' produttive, dell'ambiente e delle risorse energetiche, che prevedono la possibilita' di finanziare interventi per l'utilizzo della canapa nei settori industriale, energetico e ambientale, assegna le risorse secondo i seguenti criteri di priorita': a) gli interventi relativi alla realizzazione di impianti sperimentali per la filatura della canapa a fini tessili; b) gli interventi per l'utilizzo dei derivati della lavorazione in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico; c) gli interventi per la prima lavorazione ai fini della produzione di cellulosa per carta, in particolare per imballaggi; d) gli interventi per il riuso o l'utilizzazione a ciclo continuo delle acque di macerazione; e) gli interventi per la produzione di biomasse da utilizzare in campo energetico.