Art. 4.
Interventi  per  l'utilizzo  della  canapa  nei  settori industriale,
                       energetico, ambientale
    1. La Regione, nell'emanazione dei bandi attuativi di regolamenti
comunitari  nei  settori  delle attivita' produttive, dell'ambiente e
delle   risorse   energetiche,   che  prevedono  la  possibilita'  di
finanziare   interventi  per  l'utilizzo  della  canapa  nei  settori
industriale,  energetico  e  ambientale, assegna le risorse secondo i
seguenti criteri di priorita':
      a) gli  interventi  relativi  alla  realizzazione  di  impianti
sperimentali per la filatura della canapa a fini tessili;
      b) gli interventi per l'utilizzo dei derivati della lavorazione
in campo farmaceutico, alimentare e cosmetico;
      c) gli  interventi  per  la  prima  lavorazione  ai  fini della
produzione di cellulosa per carta, in particolare per imballaggi;
      d) gli  interventi  per  il  riuso  o  l'utilizzazione  a ciclo
continuo delle acque di macerazione;
      e) gli  interventi  per la produzione di biomasse da utilizzare
in campo energetico.