Art. 5. Norma finanziaria 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge e' autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di Euro 1.250.000,00 cosi' ripartiti: a) Euro 450.000,00 per l'esercizio 2003; b) Euro 400.000,00 per l'esercizio 2004; c) Euro 400.000,00 per l'esercizio 2005. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella Unita' previsionale di base (UPB) n. 522 «Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese d'investimento». 3. La giunta regionale provvedera' a norma dell'Art. 23 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), all'istituzione, nel bilancio gestionale, dei capitoli pertinenti. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 14 febbraio 2003 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 12 febbraio 2003.