Art. 2. 1. La lettera f) del comma 3 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituita: «f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti ed il parco automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve essere di almeno dieci unita', salvo il caso di macchine operatrici per le piste da sci ed il caso in cui il richiedente sia un ente pubblico. Gli automezzi presi in considerazione sono quelli con capacita' di carico superiore ai 35 quintali.». 2. ll comma 5 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e' cosi' sostituito: «5. In caso di trasferimento di impianto da un comune ad un altro della provincia, va chiesto il parere del sindaco del comune in cui era ubicato il vecchio impianto e di quello in cui viene aperto il nuovo. Il comune deve comunicare il parere di cui all'Art. 16 della legge entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.». 3. Il comma 7 dell'Art. 20 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e' cosi' sostituito: «7. Gli impianti privati interni possono essere autorizzati unicamente qualora abbiano una capacita' complessiva superiore a dieci metri cubi di carburante. Gli impianti aventi una capacita' inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il termine del prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione la semplice detenzione di carburante in contenitori non interrati, conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo di dieci quintali. Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio di impianti privati interni per la distribuzione di gas metano possono stipulare apposita convenzione da trasmettere preventivamente alla ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, al fine di consentire il rifornimento presso detti impianti degli automezzi di proprieta' di altri enti pubblici o di aziende a partecipazione pubblica di maggioranza e minoranza. Nel caso di aziende a partecipazione pubblica di minoranza, e' necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 3, lettera f).».