Art. 2.
    1.  La  lettera  f)  del  comma  3  dell'Art.  20 del decreto del
presidente  della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi'
sostituita:
    «f) nel caso di impianto privato interno, il numero degli addetti
ed  il  parco  automezzi e macchine operatrici dell'azienda, che deve
essere  di  almeno dieci unita', salvo il caso di macchine operatrici
per  le  piste  da  sci  ed il caso in cui il richiedente sia un ente
pubblico.  Gli  automezzi  presi  in  considerazione  sono quelli con
capacita' di carico superiore ai 35 quintali.».
    2.  ll  comma  5  dell'Art.  20  del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e' cosi' sostituito:
    «5. In caso di trasferimento di impianto da un comune ad un altro
della  provincia,  va chiesto il parere del sindaco del comune in cui
era  ubicato  il  vecchio impianto e di quello in cui viene aperto il
nuovo.  Il  comune deve comunicare il parere di cui all'Art. 16 della
legge entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.».
    3.  Il  comma  7  dell'Art.  20  del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39 e' cosi' sostituito:
    «7.  Gli  impianti  privati  interni  possono  essere autorizzati
unicamente  qualora  abbiano  una  capacita'  complessiva superiore a
dieci  metri  cubi  di  carburante. Gli impianti aventi una capacita'
inferiore a dieci metri cubi devono adeguarsi a quanto sopra entro il
termine  del  prossimo collaudo. Non e' soggetta ad autorizzazione la
semplice  detenzione  di  carburante  in  contenitori  non interrati,
conformi alle norme di sicurezza vigenti, per un quantitativo massimo
di  dieci  quintali.  Gli enti pubblici e le aziende a partecipazione
pubblica di maggioranza autorizzati all'installazione e all'esercizio
di  impianti  privati  interni  per  la  distribuzione  di gas metano
possono stipulare apposita convenzione da trasmettere preventivamente
alla  ripartizione  provinciale turismo, commercio e servizi, al fine
di  consentire  il rifornimento presso detti impianti degli automezzi
di  proprieta'  di  altri enti pubblici o di aziende a partecipazione
pubblica   di maggioranza   e   minoranza.  Nel  caso  di  aziende  a
partecipazione  pubblica  di minoranza, e' necessario il possesso dei
requisiti previsti dal comma 3, lettera f).».