Art. 3. 1. Il comma 3 dell'Art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: «3. La vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle tabelle riservate non soggette ne' ad autorizzazione, ne' a comunicazione, deve essere svolta con le caratteristiche dell'esercizio despedalizzato, su una superficie di vendita non superiore ai limiti previsti per le piccole strutture di vendita di cui all'Art. 4 della legge, fermo restando quanto previsto per i distributori di carburante all'Art. 20, comma 4 del presente regolamento. Chiunque esercita l'attivita' di commercio al dettaglio di olio lubrificante deve offrire all'acquirente il servizio di raccolta dell'olio usato, per consentirne lo smaltimento secondo le norme vigenti.». 2. Il comma 4 dell'Art. 36 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: «4. Le autorizzazioni rilasciate in base alle previgenti leggi provinciali 24 ottobre 1978, n. 68, e 16 gennaio 1995, n. 2, sono convertite d'ufficio nelle autorizzazioni previste dalla legge, con esclusione di quelle relative a piccole strutture di vendita non appena la giunta provinciale avra' determinato i settori merceologici previsti dall'Art. 26, comma 1, della legge. Le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante sono comunque convertite in occasione del prossimo collaudo. Le domande in corso di istruttoria alla data di emanazione del presente regolamento sono esaminate al sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e successive modifiche.». Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 18 aprile 2001 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001 Registro n. 1, foglio n. 13