Art. 3.
    1.  Il  comma  3  dell'Art.  36  del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:
    «3.  La  vendita al dettaglio dei prodotti compresi nelle tabelle
riservate  non  soggette  ne' ad autorizzazione, ne' a comunicazione,
deve    essere   svolta   con   le   caratteristiche   dell'esercizio
despedalizzato,  su una superficie di vendita non superiore ai limiti
previsti  per le piccole strutture di vendita di cui all'Art. 4 della
legge,   fermo   restando  quanto  previsto  per  i  distributori  di
carburante  all'Art.  20,  comma 4 del presente regolamento. Chiunque
esercita  l'attivita'  di commercio al dettaglio di olio lubrificante
deve  offrire all'acquirente il servizio di raccolta dell'olio usato,
per consentirne lo smaltimento secondo le norme vigenti.».
    2.  Il  comma  4  dell'Art.  36  del decreto del presidente della
giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:
    «4.  Le  autorizzazioni  rilasciate in base alle previgenti leggi
provinciali  24 ottobre  1978,  n.  68, e 16 gennaio 1995, n. 2, sono
convertite  d'ufficio  nelle autorizzazioni previste dalla legge, con
esclusione  di  quelle  relative  a  piccole strutture di vendita non
appena la giunta provinciale avra' determinato i settori merceologici
previsti  dall'Art.  26,  comma 1, della legge. Le autorizzazioni per
gli  impianti di distribuzione di carburante sono comunque convertite
in   occasione   del  prossimo  collaudo.  Le  domande  in  corso  di
istruttoria  alla  data  di  emanazione del presente regolamento sono
esaminate  al sensi della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, e
successive modifiche.».
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 18 aprile 2001
                             DURNWALDER
Registrato  alla  Corte  dei  conti  il 22 maggio 2001 Registro n. 1,
foglio n. 13