Art. 2.
    1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
      Catanzaro, 1° aprile 2003
                            CHIARAVALLOTI