Art. 2. Limite alle dotazioni organiche 1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della giunta e del consiglio regionale, previste dall'Art. 10 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) sono assunte entro i limiti numerici complessivi delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.