Art. 2.
                   Limite alle dotazioni organiche
    1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della giunta e del
consiglio  regionale,  previste  dall'Art.  10  della legge regionale
26 novembre  2001,  n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e
di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione Emilia-Romagna) sono assunte
entro  i  limiti  numerici  complessivi  delle  rispettive  dotazioni
organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.