Art. 3. Limite alla copertura di posti vacanti 1. La copertura dei posti vacanti nelle strutture ordinarie della Giunta e del consiglio regionale puo' essere effettuata in riferimento ai fabbisogni di competenze professionali la copertura dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonche' ad ulteriori fabbisogni entro gli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002. 2. Le assegnazioni di personale alle strutture speciali della Giunta e del consiglio regionale sono effettuate nei limiti dei relativi tetti di spesa previsti dall'Art. 9 della legge regionale n. 43 del 2001 come definiti alla data del 31 dicembre 2002. 3. Gli enti ed aziende regionali possono coprire i posti vacanti in riferimento ai fabbisogni di competenze professionali la copertura dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonche' ad ulteriori fabbisogni, entro il limite del tetto di spesa gia' assegnato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2002.