Art. 3.
               Limite alla copertura di posti vacanti
    1. La copertura dei posti vacanti nelle strutture ordinarie della
Giunta   e   del   consiglio  regionale  puo'  essere  effettuata  in
riferimento  ai  fabbisogni  di competenze professionali la copertura
dei  quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonche' ad
ulteriori  fabbisogni  entro  gli oneri corrispondenti alle dotazioni
organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.
    2.  Le  assegnazioni  di  personale alle strutture speciali della
Giunta  e  del  consiglio  regionale  sono  effettuate nei limiti dei
relativi tetti di spesa previsti dall'Art. 9 della legge regionale n.
43 del 2001 come definiti alla data del 31 dicembre 2002.
    3.  Gli enti ed aziende regionali possono coprire i posti vacanti
in riferimento ai fabbisogni di competenze professionali la copertura
dei  quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonche' ad
ulteriori  fabbisogni,  entro  il  limite  del  tetto  di  spesa gia'
assegnato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2002.