Art. 4.
Limiti  alla  copertura  di  posti vacanti nelle aziende del servizio
                   sanitario regionale e nell'ARPA
    1.  Le  aziende  sanitarie  e  l'agenzia  per  la  prevenzione  e
l'ambiente  dell'Emilia-Romagna  (ARPA) procedono alle assunzioni del
personale  secondo piani di spesa annuali, formulati nei limiti degli
oneri  corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti al 31 dicembre
2002  e  sulla  base  dei criteri fissati dalla giunta regionale, con
riferimento a:
      a) piano annuale degli obiettivi;
      b) situazione economico-finanziaria dell'azienda;
      c) programmazione strategica aziendale.