Art. 4. Limiti alla copertura di posti vacanti nelle aziende del servizio sanitario regionale e nell'ARPA 1. Le aziende sanitarie e l'agenzia per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) procedono alle assunzioni del personale secondo piani di spesa annuali, formulati nei limiti degli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti al 31 dicembre 2002 e sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale, con riferimento a: a) piano annuale degli obiettivi; b) situazione economico-finanziaria dell'azienda; c) programmazione strategica aziendale.