Art. 6.
       Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilita'
    1.  La  Regione  e gli enti di cui all'Art. 1, in via preliminare
all'avvio   di   procedure  selettive  pubbliche  per  assunzione  di
personale,  verificano con modalita' definite dalla giunta regionale,
la  possibilita'  di  dare  copertura ai relativi posti oggetto della
programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente
nell'elenco  di  cui  all'Art.  34,  comma 3, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
    2.  Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si
intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli
enti  di  cui  all'Art.  1  effettuano  analoga  verifica  presso  la
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica  relativamente  al  personale  inserito  nell'elenco  di cui
all'Art.  34,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 165 del 2001,
nonche'   collocato   in   disponibilita'   in  forza  di  specifiche
disposizioni normative.
    3.  La  giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio,
individuano i criteri e le modalita' per la selezione delle eventuali
disponibilita'  segnalate  ed il termine, decorrente dall'avvio delle
procedure  di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni
pubbliche  per  le  posizioni  per  le  quali  non sia intervenuta la
segnalazione di personale.
    4.  Per gli altri enti di cui all'Art. 1, i criteri, le modalita'
ed  il  termine  di  cui  al  comma  3  sono  stabiliti  dalla giunta
regionale.