Art. 6. Concorso all'ottimale gestione di processi di mobilita' 1. La Regione e gli enti di cui all'Art. 1, in via preliminare all'avvio di procedure selettive pubbliche per assunzione di personale, verificano con modalita' definite dalla giunta regionale, la possibilita' di dare copertura ai relativi posti oggetto della programmazione dei fabbisogni per l'anno 2003, con personale presente nell'elenco di cui all'Art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Accertata, per la singola procedura selettiva pubblica che si intende indire, l'assenza di personale da segnalare, la Regione e gli enti di cui all'Art. 1 effettuano analoga verifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica relativamente al personale inserito nell'elenco di cui all'Art. 34, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' collocato in disponibilita' in forza di specifiche disposizioni normative. 3. La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio, individuano i criteri e le modalita' per la selezione delle eventuali disponibilita' segnalate ed il termine, decorrente dall'avvio delle procedure di verifica, entro cui procedere all'avvio delle selezioni pubbliche per le posizioni per le quali non sia intervenuta la segnalazione di personale. 4. Per gli altri enti di cui all'Art. 1, i criteri, le modalita' ed il termine di cui al comma 3 sono stabiliti dalla giunta regionale.