Art. 7.
                          Entrata in vigore
    1.  La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi e per gli
effetti  dell'Art.  31,  comma 2, dello statuto regionale ed entra in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 31 marzo 2003
                               ERRANI