Art. 7. Entrata in vigore 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 31 marzo 2003 ERRANI