Art. 2. C o n t r i b u t o 1. Per le finalita' di cui all'Art. 1, alle imprese autorizzate per i servizi di trasporto marittimo internazionale a corto raggio trans-frontaliero che collegano il porto di Termoli con la Croazia e' concesso un aiuto per il funzionamento del servizio, stabilito dalla giunta regionale compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, e comunque nella misura massima di un milione di euro per ciascuno dei primi tre anni di esercizio. 2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a ciascuna impresa esercente servizi di trasporto marittimo trans-frontaliero a corto raggio tra il porto di Termoli e la Croazia. 3. I contributi non possono essere per il primo anno di esercizio superiori al 50%, per il secondo anno di esercizio superiori al 40% e per il terzo anno di esercizio superiori al 30% del costo di funzionamento effettivo del servizio. 4. Il contributo e' erogato dalla giunta regionale sulla base delle risultanze economiche di funzionamento presentate dalle imprese di navigazione marittima.