Art. 2.
                         C o n t r i b u t o
    1.  Per  le finalita' di cui all'Art. 1, alle imprese autorizzate
per  i  servizi  di trasporto marittimo internazionale a corto raggio
trans-frontaliero che collegano il porto di Termoli con la Croazia e'
concesso  un aiuto per il funzionamento del servizio, stabilito dalla
giunta   regionale   compatibilmente   con  le  risorse  di  bilancio
disponibili,  e  comunque  nella misura massima di un milione di euro
per ciascuno dei primi tre anni di esercizio.
    2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a ciascuna impresa
esercente  servizi  di  trasporto marittimo trans-frontaliero a corto
raggio tra il porto di Termoli e la Croazia.
    3. I contributi non possono essere per il primo anno di esercizio
superiori al 50%, per il secondo anno di esercizio superiori al 40% e
per  il  terzo  anno  di  esercizio  superiori  al  30%  del costo di
funzionamento effettivo del servizio.
    4.  Il  contributo  e'  erogato dalla giunta regionale sulla base
delle risultanze economiche di funzionamento presentate dalle imprese
di navigazione marittima.