Art. 2.
                       Attivita' finanziabili
    1.  Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge
le  attivita'  svolte  per  la  gestione di motels, villaggi-albergo,
residenze  turistico-alberghiere,  campeggi,  villaggi  turistici, di
turismo  rurale,  alloggi  agro-turistici,  ostelli per la gioventu',
baite  e  rifugi  alpini,  stabilimenti  balneari,  impianti termali,
centri  di  turismo  nautico  e  di servizi a supporto dell'attivita'
turistica e del tempo libero, centri di turismo equestre.
    2.  Sono  beneficiari degli interventi di cui alla presente legge
gli  enti  pubblici  e  privati,  le  associazioni in qualsiasi forma
costituite,  gli  imprenditori  in  genere  e  chiunque  eserciti  le
attivita' di interesse turistico di cui al primo comma.