Art. 2. Attivita' finanziabili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge le attivita' svolte per la gestione di motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, di turismo rurale, alloggi agro-turistici, ostelli per la gioventu', baite e rifugi alpini, stabilimenti balneari, impianti termali, centri di turismo nautico e di servizi a supporto dell'attivita' turistica e del tempo libero, centri di turismo equestre. 2. Sono beneficiari degli interventi di cui alla presente legge gli enti pubblici e privati, le associazioni in qualsiasi forma costituite, gli imprenditori in genere e chiunque eserciti le attivita' di interesse turistico di cui al primo comma.