Art. 3.
                       Interventi agevolabili
    1. Sono agevolabili i seguenti interventi:
      a) realizzazione di nuove strutture;
      b) ristrutturazione,   ampliamento   ed   ammodernamento  delle
strutture esistenti;
      c) riconversione   di   strutture  edilizie  esistenti  per  la
realizzazione di nuove ricettivita';
      d) realizzazione,   ristrutturazione   e   riqualificazione  di
impianti ed attrezzature per il turismo ed il tempo libero;
      e) acquisto di arredi ed attrezzature durevoli;
      f) installazione  di sistemi di innovazioni tecnologiche per il
miglioramento della qualita' dei servizi;
      g) interventi di turismo rurale.