Art. 3. Interventi agevolabili 1. Sono agevolabili i seguenti interventi: a) realizzazione di nuove strutture; b) ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento delle strutture esistenti; c) riconversione di strutture edilizie esistenti per la realizzazione di nuove ricettivita'; d) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti ed attrezzature per il turismo ed il tempo libero; e) acquisto di arredi ed attrezzature durevoli; f) installazione di sistemi di innovazioni tecnologiche per il miglioramento della qualita' dei servizi; g) interventi di turismo rurale.