Art. 6.
                        Dotazione finanziaria
    1.  Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con
fondi  del  bilancio  regionale, nonche' con fondi derivanti da leggi
dello  Stato  e  dalle  disponibilita'  finanziarie di cui alla legge
30 dicembre  1989,  n. 424, purche' compatibili con la presente legge
regionale.