Art. 7. Procedure e modalita' per accedere alle agevolazioni 1. Appositi bandi, da emanarsi con provvedimenti della giunta regionale, stabiliscono i requisiti richiesti, le modalita', la documentazione necessaria, i termini di presentazione delle domande nonche' gli obblighi dei beneficiari. 2. Sulla base delle risorse disponibili, la giunta regionale determina l'importo massimo dell'investimento ammissibile alle agevolazioni di cui alla presente legge che verra' indicato nei bandi.