Art. 7.
        Procedure e modalita' per accedere alle agevolazioni
    1.  Appositi  bandi,  da  emanarsi con provvedimenti della giunta
regionale,  stabiliscono  i  requisiti  richiesti,  le  modalita', la
documentazione  necessaria,  i termini di presentazione delle domande
nonche' gli obblighi dei beneficiari.
    2.  Sulla  base  delle  risorse  disponibili, la giunta regionale
determina   l'importo   massimo  dell'investimento  ammissibile  alle
agevolazioni  di  cui  alla  presente  legge  che verra' indicato nei
bandi.