Art. 2. Programma e tipologia degli interventi 1. Il programma delle manifestazioni commemorative e delle iniziative socio-culturali consiste in interventi di promozione di: a) mostre, convegni, seminari di studio, rielaborazioni creative, rassegne tematiche sulla documentazione e le espressioni illustrative della tragedia del 9 ottobre 1963 e sulle successive iniziative assunte per la ricostruzione e la messa in sicurezza del territorio interessato dalla tragedia; b) istituzione di borse di studio per ricerche svolte da studenti di istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria e per tesi di laurea aventi ad oggetto lo studio della tragedia del 9 ottobre 1963 e degli effetti sociali che ne sono conseguiti, nonche' l'analisi della attuale realta' socio-economia delle zone interessate; c) produzione e pubblicazione di materiale informativo, documentario e pubblicitario relativo alle manifestazioni ed iniziative; d) raccolta e pubblicazione di testimonianze dirette e di documenti a carattere storico, culturale, giuridico in forma scritta, visiva e multimediale; e) costituzione di un fondo documentale che raccolga i documenti e le testimonianze della tragedia del 9 ottobre 1963 e sua collocazione in idonea sede della zona interessata quale «Luogo della Memoria»; f) manifestazioni ed interventi per la promozione integrata e la valorizzazione del territorio. 2. Gli enti locali territorialmente interessati, le universita' degli studi, gli istituti della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria, le associazioni e i comitati dei superstiti e dei sopravvissuti, le istituzioni ed associazioni culturali, le fondazioni bancarie aventi sede nel territorio regionale e gli enti rappresentativi delle comunita' venete all'estero, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono presentare al comitato promotore di cui all'Art. 3 propri progetti di interventi, corredati da una dettagliata relazione di fattibilita' e di previsione finanziaria.