Art. 3. Comitato promotore 1. Il comitato promotore, gia' istituito dall'amministrazione provinciale di Belluno, previa intesa con la provincia e con provvedimento della medesima e' integrato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, da due rappresentanti della Regione del Veneto individuati nelle persone del presidente della giunta regionale del Veneto e del presidente della commissione consiliare competente o loro delegati e da un rappresentante del comune di Longarone. 2. Il programma degli interventi viene predisposto dal comitato promotore, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla base dei progetti presentati dai soggetti di cui all'Art. 2, comma 2. 3. La amministrazione provinciale di Belluno, nei successivi quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e le modalita' attuative.