Art. 3.
                         Comitato promotore

    1. Il  comitato  promotore,  gia'  istituito dall'amministrazione
provinciale  di  Belluno,  previa  intesa  con  la  provincia  e  con
provvedimento  della  medesima  e'  integrato,  entro  trenta  giorni
dall'entrata  in  vigore  della presente legge, da due rappresentanti
della  Regione  del  Veneto  individuati nelle persone del presidente
della  giunta regionale del Veneto e del presidente della commissione
consiliare  competente  o  loro  delegati  e da un rappresentante del
comune di Longarone.
    2. Il  programma  degli interventi viene predisposto dal comitato
promotore,  entro  sessanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore della
presente  legge,  sulla  base dei progetti presentati dai soggetti di
cui all'Art. 2, comma 2.
    3. La  amministrazione  provinciale  di  Belluno,  nei successivi
quindici giorni, approva il programma e ne dispone il finanziamento e
le modalita' attuative.