Art. 4.
                            Finanziamenti

    1. Per  la  realizzazione  degli  interventi di cui alla presente
legge,  la  giunta regionale e' autorizzata ad erogare a favore della
amministrazione provinciale di Belluno la somma di duecentomila euro.
    2. Le somme vengono erogate:
      a) fino  al  settanta  per  cento,  all'avvenuta  notifica  del
provvedimento   di   approvazione   da  parte  della  amministrazione
provinciale di Belluno del programma di interventi;
      b) per  la  parte  residua,  su  presentazione  da  parte della
amministrazione  provinciale  di Belluno di documentazione attestante
le attivita' svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.