Art. 4. Finanziamenti 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad erogare a favore della amministrazione provinciale di Belluno la somma di duecentomila euro. 2. Le somme vengono erogate: a) fino al settanta per cento, all'avvenuta notifica del provvedimento di approvazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno del programma di interventi; b) per la parte residua, su presentazione da parte della amministrazione provinciale di Belluno di documentazione attestante le attivita' svolte e le spese sostenute per la loro attuazione.