Art. 10. Fondo unico per la cultura 1. E' istituito il fondo unico per la cultura - FUC - nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti di cui all'art. 3. comma 2. 2. L'ammontare del FUC e' stabilito annualmente con la legge regionale di bilancio. 3. Le modalita' di riparto del FUC sono stabilite nel Piano, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 4. comma 2, e 16, comma 2.