Art. 10.
                     Fondo unico per la cultura
    1.  E'  istituito il fondo unico per la cultura - FUC - nel quale
confluiscono  tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai
soggetti di cui all'art. 3. comma 2.
    2.  L'ammontare  del  FUC  e'  stabilito annualmente con la legge
regionale di bilancio.
    3.  Le modalita' di riparto del FUC sono stabilite nel Piano, nel
rispetto  delle  disposizioni  di cui agli articoli 4. comma 2, e 16,
comma 2.