Art. 12.
                      Erogazione dei contributi
    1.  I  contributi  di  cui  alla  presente  legge sono erogati ai
soggetti   beneficiari   nella   misura   del   cinquanta  per  cento
all'approvazione  delle  richieste  e  per  il restante cinquanta per
cento  alla  presentazione  del  consuntivo  delle  spese sostenute e
documentate.