Art. 13. Attivita' di vigilanza 1. La Regione esercita attivita' di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi della presente legge. Nel caso di irregolarita', la Regione dispone la revoca del beneficio. 2. Il piano di cui all'art. 3 prevede adeguate modalita' di verifica del livello culturale delle iniziative, finanziate ai sensi della presente legge, e la congruita' rispetto alla programmazione di cui al piano stesso.