Art. 13.
                       Attivita' di vigilanza
    1.  La  Regione  esercita  attivita'  di  vigilanza  sul corretto
utilizzo  dei  contributi  erogati ai sensi della presente legge. Nel
caso di irregolarita', la Regione dispone la revoca del beneficio.
    2.  Il  piano  di  cui  all'art.  3 prevede adeguate modalita' di
verifica  del livello culturale delle iniziative, finanziate ai sensi
della presente legge, e la congruita' rispetto alla programmazione di
cui al piano stesso.