Art. 14. Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo 1. Il parere obbligatorio sulla iscrizione nell'albo regionale e nella sezione speciale, nonche' le successive attivita' di verifica di cui all'Art. 13, comma 2, competono ad un apposito comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo, nominato con deliberazione di giunta regionale, entro e non oltre i 30 giorni successivi all'approvazione del piano di cui alla presente legge. Detto comitato e' composto da sette personalita' di alto profilo culturale, di cui quattro designate dall'assessore competente, compreso il presidente, e tre dalla commissione consiliare competente, che a nessun titolo siano beneficiari dei contributi di cui alla presente legge. 2. Ai componenti il comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo e' attribuito un compenso determinato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore competente. 3. Il comitato scientifico trasmette ogni due mesi all'assessorato competente ed alla commissione consiliare interessata una relazione delle attivita' svolte ai sensi del comma 1. 4. Ai componenti del comitato scientifico e' attribuito un gettone di presenza la cui misura e' determinata dalla Giunta.