Art. 14.
      Comitato scientifico di accesso, valutazione e controllo

    1.  Il parere obbligatorio sulla iscrizione nell'albo regionale e
nella  sezione  speciale, nonche' le successive attivita' di verifica
di  cui  all'Art.  13,  comma  2,  competono  ad un apposito comitato
scientifico   di  accesso,  valutazione  e  controllo,  nominato  con
deliberazione  di  giunta  regionale,  entro  e non oltre i 30 giorni
successivi  all'approvazione  del  piano  di cui alla presente legge.
Detto  comitato  e'  composto  da  sette personalita' di alto profilo
culturale,   di  cui  quattro  designate  dall'assessore  competente,
compreso   il   presidente,   e   tre  dalla  commissione  consiliare
competente,  che  a nessun titolo siano beneficiari dei contributi di
cui alla presente legge.
    2.  Ai componenti il comitato scientifico di accesso, valutazione
e  controllo  e'  attribuito  un  compenso  determinato  dalla giunta
regionale su proposta dell'assessore competente.
    3.    Il   comitato   scientifico   trasmette   ogni   due   mesi
all'assessorato competente ed alla commissione consiliare interessata
una relazione delle attivita' svolte ai sensi del comma 1.
    4.  Ai  componenti  del  comitato  scientifico  e'  attribuito un
gettone di presenza la cui misura e' determinata dalla Giunta.