Art. 15. Vincolo di destinazione dei contributi 1. I contributi di cui alla presente legge sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attivita' per le quali sono stati concessi. 2. In caso di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa finanziata, l'ente erogatore dispone il recupero totale o parziale del contributo in relazione a quanto effettivamente realizzato, irrogando le eventuali sanzioni. 3. Il materiale editoriale, divulgativo e pubblicitario relativo ad ogni iniziativa finanziata ai sensi della presente legge riporta, in evidenza, la dicitura «Con il contributo della Regione Campania».