Art. 15.
               Vincolo di destinazione dei contributi
    1.  I  contributi  di  cui  alla  presente  legge sono utilizzati
esclusivamente per la realizzazione delle attivita' per le quali sono
stati concessi.
    2.  In  caso  di mancata o parziale realizzazione dell'iniziativa
finanziata,  l'ente  erogatore  dispone il recupero totale o parziale
del  contributo  in  relazione  a  quanto  effettivamente realizzato,
irrogando le eventuali sanzioni.
    3.  Il materiale editoriale, divulgativo e pubblicitario relativo
ad  ogni iniziativa finanziata ai sensi della presente legge riporta,
in evidenza, la dicitura «Con il contributo della Regione Campania».