Art. 17.
                          Norma transitoria
    1.  In  via  transitoria, alle istituzioni di alta cultura di cui
all'art. 7, comma 1, nella determinazione del contributo ordinario di
cui  all'Art.  8,  comma 2, continua ad applicarsi il disposto di cui
alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, articolo 22.
    2.  Dopo  i primi due piani approvati in base alla presente legge
si procede alla verifica della norma transitoria.