Art. 17. Norma transitoria 1. In via transitoria, alle istituzioni di alta cultura di cui all'art. 7, comma 1, nella determinazione del contributo ordinario di cui all'Art. 8, comma 2, continua ad applicarsi il disposto di cui alla legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, articolo 22. 2. Dopo i primi due piani approvati in base alla presente legge si procede alla verifica della norma transitoria.