Art. 18. Principio della unicita' del contributo 1. I soggetti iscritti nell'albo regionale. di cui all'art. 6, comma 1, nella sezione speciale dell'albo, di cui all'art. 1, comma 1, e negli elenchi provinciali, di cui all'art. 9, comma 1, usufruiscono annualmente di un solo contributo regionale.