Art. 18.
               Principio della unicita' del contributo
    1.  I  soggetti  iscritti nell'albo regionale. di cui all'art. 6,
comma  1,  nella sezione speciale dell'albo, di cui all'art. 1, comma
1,  e  negli  elenchi  provinciali,  di  cui  all'art.  9,  comma  1,
usufruiscono annualmente di un solo contributo regionale.